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   Il 02/04/2011 è stato pubblicato sulla G.U. nr. 76 il Decreto del 02/02/2011 secondo il quale è necessario sostituire la vecchia targa per ciclomotori con quella nuova.



   Infatti com'è noto, 'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art. 97 del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione, con proprio decreto, di apposito calendario.
Sono esclusi dall'obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Si precisa che gli indicati termini hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da �� 389 a �� 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.

Le scadenze per le operazioni di "ritargatura" sono:

entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1" e "2";

entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4" e "5";

entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7" e "8";

entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".

In ogni caso gli utenti interessati possano richiedere, per ragioni affettive legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione.

   Potete effettuare la richiesta della nuova targa per ciclomotori presso i nostri sportelli semplicemente presentando:
- un documento di identità ed il codice fiscale
- certificato tecnico originale (libretto), qualora il ciclomotore è già circolante
- certificato di conformità qualora il ciclomotore sia nuovo di fabbrica
- In caso si possegga il vecchio contrassegno con 5 caratteri alfanumerici, è necessario riconsegnarlo.

   La nuova targa per ciclomotori è composta da 6 caratteri alfanumerici e dal marchio ufficiale della Repubblica Italiana su fondo bianco con caratteri neri e ricoperta da pellicola retroriflettente

   A differenza della vecchia normativa, chiunque possieda più di un ciclomotore è tenuto a munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

   La targa dei ciclomotori costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione ma, a differenza delle targhe degli autoveicoli, la targa dei ciclomotori è personale, quindi non può essere ceduta ad altro soggetto, ed il proprietario, in caso di perdita di possesso del mezzo, può trattenerla per utilizzarla in seguito per un altro ciclomotore al quale sarà legata attraverso il certificato di quest’ultimo.

   In caso di rivendita del ciclomotore quindi, va annotata la sospensione dalla circolazione a cura del venditore, mentre l'acquirente deve procedere alla richiesta della targa come sopra descritto.