Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e
ciclomotori per l’anno 2013
Informazioni utili
il mese entro cui eseguire
la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della
carta di circolazione; ciò non esclude però che la revisione possa
essere eseguita anche prima di quel termine;
per stabilire se il veicolo
è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell’anno di prima
immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati
(ritargati) probabilmente non coincide con l’anno di
emissione della carta di circolazione attuale; l’anno di emissione
della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla
carta di circolazione attuale;
per i veicoli che devono
rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è
stata effettuata la revisione precedente;
le autovetture ad
uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate,
non possono più circolare oltre il termine stabilito per la
revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso,
anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei
termini.
il "bollino blu" (controllo obbligatorio dei gas di
scarico dei veicoli) è effettuato esclusivamente al momento della
revisione obbligatoria del mezzo.
Qui di seguito elenchiamo, sinteticamente, i controlli
espressamente previsti dal D.M. 408 del 6/8/1998, che si
effettueranno in sede di revisione:
-
Stato
meccanico, funzionamento dei freni e relativo impianto
frenante
-
Efficienza
e sicurezza sterzo e volante
-
Campo
di visibilità conducente
-
Luci
e impianto elettrico
-
Assi,
ruote, pneumatici e sospensioni
-
Telaio
ed elementi fissi del telaio
-
Equipaggiamenti
del veicolo (cinture di sicurezza, triangolo, ecc.)
-
Inquinamento
acustico ed atmosferico
-
Identificazione
del veicolo (numero di telaio, targhetta identificativa
del costruttore, targa).
Dopo l'ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:
-
"REGOLARE":
il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima
scadenza
-
"RIPETERE":
al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese
sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso,
poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione previa
presentazione di una nuova istanza di prenotazione; se il
motivo del
"RIPETERE" riguarda:
assi, freni, sterzo e
sospensioni per circolare è
necessario che a bordo del
veicolo ci sia la
dichiarazione di un'Officina
che certifichi gli interventi
eseguiti, con l'indicazione
che gli stessi sono stati
effettuati "a regola
d'arte".
-
"SOSPESO":
il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova
visita con esito "REGOLARE", quando i difetti
riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza
della circolazione o tali da determinare inquinamento
acustico ed atmosferico. In questo caso l'utente potrà
condurre il giorno stesso della revisione il veicolo in
officina e riportarlo presso il centro operativo presso il
quale si svolgerà la nuova visita.
Documentazione da
presentare il giorno della revisione
-
Modulo di prenotazione MC2100
sottoscritto dal proprietario ed i relativi versamenti
(solo in caso di revisione effettuata presso uno dei
centri del MInistero delle Infrastrutture e dei
Trasporti)
-
Carta di circolazione del veicolo in
originale
-
Se si presenta persona diversa dal
proprietario esibire una delega ad effettuare la revisione
con fotocopia di un documento di identità del
proprietario
-
Per i veicoli intestati a Società
occorre esibire fotocopia del certificato rilasciato dalla
C.C.I.A.A. per individuare il nome del legale
rappresentante oppure dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con allegata fotocopia documento di
riconoscimento del dichiarante, ed eventuale delega
-
Per veicoli con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esibire
attestazione dell'avvenuta revisione annuale del
cronotachigrafo
-
Per i veicoli muniti di titoli
autorizzativi (taxi, noleggio con conducente, trasporto
merci in conto proprio) esibire titoli autorizzativi o
licenza in originale
-
Per autobus adibiti al servizio
pubblico di linea esibire la conferma annuale del titolo
autorizzativo
rilasciata
dall'Amministrazione
Provinciale;
per autobus
immatricolati
per uso
proprio dovrà
essere esibito
l'attestato di
permanenza dei
requisiti
all'immatricolazione
rilasciato
dall'U.P. che
ha rilasciato
il titolo
autorizzativo
-
Per
i veicoli
dotati di
alimentazione
a GPL o metano
occorre
certificato
bombola
-
Per
i veicoli
cisterna per
trasporto
merci
pericolose
occorre
esibire mod.
MC 813 e mod.
MC 452
-
Per
veicoli
addetti a
spurghi pozzi
neri occorre
l'allegato
tecnico
revisione
cisterna
-
Per
veicoli
trasporto
merci a
temperatura
controllata,
certificato
ATP
Veicoli
chiamati alla revisione
tutti i veicoli sottoposti a
revisione annuale, e cioè:
a)
autobus ;
b)
autoveicoli (di qualunque
categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate ;
c)
rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
;
d)
autoveicoli e motoveicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente ;
e)
autoambulanze .
Devono
inoltre
sostenere
la
revisione
nell’anno
2013 veicoli appartenenti alle seguenti
categorie:
f)
autocarri e autoveicoli per
uso speciale o per trasporti specifici di cose , aventi massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore
immatricolati
per la
prima
volta
entro il
31.12.2009,
con
esclusione
di quelli
che siano
stati
sottoposti
a visita e
prova per
l'accertamento
dei
requisiti
di
idoneità
alla
circolazione
(art. 75
del Codice
della
Strada)
nel corso
del 2012 (ad esempio a seguito di incidente).
g)
autovetture ed autoveicoli
per trasporto promiscuo
non compresi nel punto d), autocaravan,
immatricolati
per la
prima
volta in
un Paese
della
Comunità
entro il
31
dicembre
2009, con
esclusione
di
quelli
che
siano
stati
sottoposti
a visita
e prova
per
l'accertamento
dei
requisiti
di
idoneità
alla
circolazione
(art. 75
del
Codice
della
Strada)
nel
corso
del
2012;
h)
rimorchi di massa
complessiva non superiore a 3,5 t ,
immatricolati per la prima volta
entro il 31 dicembre 1997
(*).
Per ora r
(*),
con
esclusione
di quelli
che
successivamente
al 1°
gennaio
1999 siano
stati
sottoposti
a visita e
prova ai
sensi
degli
articoli
75 o 80
del Codice
della
Strada.
Tale
revisione
potrà
essere
effettuata
esclusivamente
presso gli
uffici
provinciali
del D.T.T.
(con
esclusione
quindi
delle
imprese
autorizzate).
(*)
Saranno possibili variazioni nel corso del 2013: attenzione
quindi nei mesi futuri !
Pertanto, i veicoli
appartenenti alle categorie di cui alle lettere f)
e
g)
che hanno effettuato
la revisione nel
2011
devono nuovamente eseguire la revisione
nell’anno 2013; i
rimorchi
di cui
alla
lettera h)
invece,
sono
esclusi se
hanno
effettuato
la
revisione
successivamente
al 1
Gennaio
1999.
Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi
tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro
circolazione è quindi soggetta a sanzione.
Revisione
dei motoveicoli, ciclomotori e motocarri
Dal
2004, secondo
quanto
stabilito dal decreto ministeriale del 29 Novembre 2002, vengono
allineate al compimento del quarto anno dall'immatricolazione
del mezzo
- a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima
revisione.
Ne
consegue
che i
veicoli
da
revisionare
nel 2013
sono:
a)
i ciclomotori, compresi i
quadricicli leggeri (*) , il cui certificato di idoneità
tecnica sia stato rilasciato tra il 1 Gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009,
esclusi
quelli
che
siano
stati
sottoposti
a
"visita
e
prova",
per
qualunque
motivo,
nel
corso
del
2012;
(*) la definizione di
quadriciclo leggero è nell'art.
52 del Cds, in nota
b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto
promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti
specifici o per uso speciale , immatricolati per la prima volta tra il 1
Gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009, esclusi quelli che siano stati sottoposti a
"visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2012; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con
conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.
c)
tutti i veicoli
compresi nei punti
a) e b) revisionati
nel 2011
, esclusi
quelli che siano
stati sottoposti a
"visita e prova",
per qualunque
motivo, nel corso
del 2012
Dal 2004 inoltre, vengono effettuate le prove
di velocità per i ciclomotori (45 Km/h) e delle emissioni
inquinanti
per
ciclomotori,
motocicli
e
motocarrozzette
La revisione dei motoveicoli
potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della
Motorizzazione o presso officine private
convenzionate. La prenotazione
per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la
circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le
sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste
per gli autoveicoli.
Termine
di
scadenza
della
revisione
La
prima revisione va eseguita
entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il
rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a
quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi
occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli
indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h).
Dove
effettuare la revisione
Per
effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento
dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo
di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di
contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere
sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine
convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali
del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it).
Ai fini della revisione, può
essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il
termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto
per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare
anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la
visita e prova.
Tale regola non si applica agli altri veicoli. Si
consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione
della revisione, contattando anche più officine autorizzate.
Oggetto
della revisione
Va
ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare
attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla
sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione,
luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di
sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione
allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato
l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e
posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976
(se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni
della carrozzeria).
Sanzioni
L'omessa
revisione implica la sanzione amministrativa di
€ 131,20
nonché il ritiro della carta di
circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che,
logicamente, per recarsi alla revisione (art.
80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in
autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica
l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia,
determinato dagli agenti verbalizzanti.
Tabella
esplicativa
|
Categoria
|
Obbligo
revisione
2013
|
Anno
immatricolazione
|
|
-
Ciclomotori
- Motocicli
- Motocarrozzette
- Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri
|
Sì
|
2009 - Esclusi quelli già revisionati nel 2012
|
|
-
Motoveicoli
da piazza o noleggio con conducente
|
Si
|
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2013
|
|
-
Autovetture
uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose
- Autocaravan
- Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
- Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a
pieno carico oltre 3,5 tonnellate
- Quadricicli
a motore
|
Si
|
2009 - Esclusi quelli già revisionati nel 2012
|
|
-
Autoveicoli
da piazza o noleggio con conducente
- Autoveicoli
(autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto
specifico, mezzi d’opera, autocaravan) di massa a
pieno carico oltre 3,5 tonnellate
|
Si
|
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2013
|
|
-
Rimorchi di massa a pieno carico fino
a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)
|
Possibili variazioni nel corso del 2013
!
|
Fino
al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 1999
|
|
-
Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
|
Si
|
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2013
|
|
-
Carrelli appendice
|
Si
|
Insieme
con il veicolo dal quale sono trainabili
|
Bollino
blu - Controllo gas di scarico degli autoveicoli
A seguito
dell'entrata in
vigore del
decreto legge
n.5/2012 “Disposizioni
urgenti in
materia di
semplificazione
e di sviluppo”
ed in
particolare
dell'art.11
“Semplificazioni
in materia di
circolazione
stradale,
abilitazione
alla guida,
affidamento del
servizio
informazioni sul
traffico,
“bollino blu” e
apparecchi di
controllo della
velocità”, si
informa che a
partire
dall’anno 2012
il controllo
obbligatorio dei
gas di scarico
dei veicoli è
effettuato
esclusivamente
al momento della
revisione
obbligatoria del
mezzo.
Pertanto è superato
quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale n. 24/2006 nella parte in
cui prevede il controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico.
|