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Sito giornale ufficiale AC
Pavia
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Novità introdotte dalla Legge
Regionale n. 18 del 31 Luglio 2007
- In attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento
della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza
dall'anno 2004, dall'articolo 40 della legge regionale 10/2003,
NON SI PROCEDE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
E DEGLI INTERESSI PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
DOVUTA DAL 1 GENNAIO 2004 E FINO AL 30 GIUGNO 2007.
Questa sanatoria quindi ci permette di saldare il nostro
eventuale debito con la Regione Lombardia (relativo agli anni
2004,2005,2006 e fino al 30 Giugno 2007) pagando solamente l'importo
della tassa di possesso relativa ai periodi citati.
Per maggiori info scarica la
circolare n.33 della regione Lombardia
NOVITA' A PARTIRE DAL 17 GIUGNO 2008
i ricorsi avverso gli accertamenti per mancato pagamento (quindi chi è in
possesso della ricevuta corretta), possono essere
presentati anche presso l'Ufficio Assistenza Bollo di via Ticinello 25 -
PAVIA
dalle 8,00 alle 12,30 dal lunedì a venerdì
dalle 8,00 alle 12,00 il venerdì
A partire dal 1' gennaio 2005 è stata abolita la SOPRATTASSA ALIMENTAZIONE relativa agli autoveicoli alimentati a gasolio privi di dispositivo ecologico (non
conformi alla direttiva CEE 91/441), che pertanto sono equiparati ai veicoli
ecologici; come tali dovranno pagare con periodicità annuale.
NOVITA' 2007: per veicoli con codice carrozzeria f0 (EFFE ZERO) - ossia
la maggior parte dei fuoristrada immatricolati come autocarri
La finanziaria 2007, al comma 240, dispone che
nell'ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiore a 12 tonnellate, per i veicoli che, pur immatricolati o
reimmatricolati come N1 (autocarri), presentino codice carrozzeria
"f0" con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra potenza espressa
in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale
a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei
motori. Un esempio: per un autocarro con carrozzeria "f0", 4 posti, 130
Kw di potenza motore e con portata di 535 kg l'operazione è 130 :
0,535 = 243. In questo caso quindi, essendo il rapporto maggiore di
180, tale veicolo nonostante sia un autocarro, dal punto di vista
tributario è assoggettato al trattamento tariffario delle autovetture
Come in precedenza invece:
Sono frazionabili solamente le tasse relative a:
- autocarri
con peso complessivo pari o superiore alle 12 tonnellate
- autocarri, complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta,
contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile
- per i veicoli di cui all'articolo 84 del d.lgs. 285/1992
Per tutte le altre
tipologie di veicoli, la tassa dovrà essere pagata per un anno intero (tranne
nei casi specifici previsti dalla regolamentazione)
A chi perde il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al
competente ufficio del PRA, oppure a chi lo demolisce, è riconosciuto il
diritto al rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del
veicolo, purché l'evento (furto o demolizione) si sia verificato almeno
30 giorni prima della scadenza del periodo d'imposta.
Se l'evento (furto o demolizione) si verifica entro il termine
ultimo per pagare la tassa automobilistica, la tassa medesima non è dovuta
oppure se la stessa è già stata versata, si da luogo al rimborso totale
subordinatamente alla presentazione delle relative formalità al PRA; ad
esempio: bollo scaduto a dicembre 2003, termine di pagamento 31
gennaio 2004 e furto o demolizione entro il 31 gennaio 2004, la tassa
non è dovuta.
Anche l'esportazione all'estero di un veicolo, previa annotazione al
competente ufficio PRA, da diritto al rimborso per il periodo per il
quale il proprietario non ha goduto del possesso del veicolo, purché l'evento
(esportazione) si sia verificato almeno un mese prima della scadenza del periodo
d'imposta.
Gli eventi (furto/demolizione/esportazione) devono verificarsi nel
2004.
La tassa sulla massa rimorchiabile va pagata, se presente, su veicoli con peso
complessivo oltre le 6 tonnellate.
SOGGETTI
In ottemperanza alla Legge Regionale n. 10 del 14
luglio 2003 (Testo unico della disciplina dei tributi regionali) pubblicata sul
Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia del 18 luglio 2003, si comunica
quanto segue:
Al pagamento è tenuto il soggetto che il primo giorno di
ciascun periodo di imposta risulta proprietario o usufruttuario del veicolo
in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in
esso iscritti, e dai Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli,
nonché il soggetto che immette sulla pubblica strada il ciclomotore e i
quadricicli leggeri (minicar).
In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e,
quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di
circolazione.
In caso di omessa trascrizione al Pra dell'atto di vendita a
seguito di prima immatricolazione, parimenti si presuppone proprietario il
soggetto intestatario della carta di circolazione.
Le eventuali variazioni riportate alla carta di circolazione hanno
effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
SCADENZE
Vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi
solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della
Lombardia:
a) il primo, relativo ai veicoli immatricolati in data antecedente al 1'
gennaio 2004, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa
fino a che per gli stessi, successivamente al 1' gennaio 2004, non intervengano
gli eventi riportati al punto b);
b) il secondo, relativo ai veicoli che, a decorrere dal 1' gennaio 2004,
siano interessati da:
1) prima immatricolazione
2) rientro da esenzione
3) rientro in possesso
Relativamente alla tipologia di scadenza di cui al
punto b), saranno adottati i seguenti criteri:
la periodicità della tassa per i veicoli è di 12 mesi ed è
individuata sempre a decorrere dal mese di prima immatricolazione
dal 2004 la periodicità della tassa per gli autocarri con peso
complessivo inferiore o uguale a 6 tonnellate è di 12 mesi ed è
individuata a decorrere dal mese di prima immatricolazione
per gli autocarri
a con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, la tassa automobilistica può
ancora essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di
immatricolazione;
la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima
immatricolazione. Ad
esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
per i veicoli di
nuova immatricolazione , il termine ultimo per il primo pagamento del bollo
è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione
per i rinnovi di
pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è fissato
all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato (solamente
veicoli immatricolati dal 2004 in poi)
in caso di coincidenza
dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine
ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
RIDUZIONI ED ESENZIONI
La tassa automobilistica regionale è ridotta nella
misura seguente per:
autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 %
autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 %
autoveicoli adibiti ad uso noleggio con conducente, riduzione del 50 %
per le autovetture, riduzione del 30 % per gli autobus
autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12
tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di
sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 %
Oltre i casi di esenzione previsti dall'articolo 17
del D.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i
seguenti veicoli:
esenzione
permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione
esclusiva a gas
esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea
esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei
rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei
quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile e intercambiabile, sia
vincolata a struttura con medesima caratteristica.
esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti
o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma
ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale
esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio Regionale,
secondo le risultanze del Pra
i veicoli intestati alle ONLUS con finalità di solidarietà sociale
espressamente indicate nel relativo statuto o atto costitutivo
Attenzione comunque ad eventuali nuove norme
che potranno essere varate nel corso dell'anno!
Come si paga
Il nostro Ente offre un servizio veloce ed efficiente che consente il
pagamento delle tasse automobilistiche (anche per ciclomotori)
senza noiose compilazioni di modelli vari da parte dell'utenza:
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per le nuove immatricolazioni è sufficiente la
presentazione della carta di circolazione o del foglio provvisorio (anche
in fotocopia) e del codice fiscale/partita iva |
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per i veicoli già circolanti invece bastano: la
targa, i dati fiscali e la scadenza del bollo precedente |
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per i veicoli ultraventennali, è tassativa la
presentazione della carta di circolazione e del
codice fiscale/partita iva |
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per i ciclomotori occorre il numero di telaio e
codice fiscale/partita iva |
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per i rientri da esenzione di veicoli per i quali è
stato sospeso il pagamento (veicolo acquistato usato presso un rivenditore
o un concessionario) occorre presentare il permesso provvisorio di
circolazione meglio se corredato dalla fotocopia della carta di
circolazione |
Per chi fosse in possesso della nuova carta di circolazione
conforme alle normative europee (rilasciata a partire dalla fine del 1999) può
trovare per le autovetture i Kw alla voce <P.2> alla pag. n. 2, per gli autocarri
la portata in Kg a pag. 3.
Dal 2001 i rimorchi sono stati esentati dal pagamento della tassa
automobilistica.
E' stata introdotta la nuova modalità di tassazione per gli autoveicoli
adibiti al trasporto di cose, ai sensi dell'art. 3 L. 23/12/1999 n. 488
comma 212 bis e seguenti, secondo la quale tali veicoli - oltre al pagamento
della tassa automobilistica ordinaria - sono soggetti ad una tassa
integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse
modalità, sulla base della massa rimorchiabile (qui
potete trovare alcuni chiarimenti).
Coloro che hanno interesse ad eliminare temporaneamente
la possibilità di effettuare il traino di rimorchi o
semirimorchi dagli autocarri con peso complessivo superiore alle 6
tonnellate, devono adottare la
seguente procedura:
- compilare il modello TT2119 con i dati del veicolo in oggetto
- effettuare 2 versamenti (€ 10,33 e €
20,66) in c/c postale
- compilare l'apposita dichiarazione
(mod. TT2119, bollettini e fac-simile della dichiarazione sono disponibili
presso gli uffici
provinciali della Motorizzazione)
Ai suddetti documenti è necessario allegare fotocopia della
carta di circolazione, della licenza per il trasporto merci e di un documento di
identità del titolare dell'impresa; in seguito verrà rilasciato un documento
amministrativo nel quale si attesta che il veicolo in oggetto non è autorizzato
al traino.
Attenzione: la sopra citata richiesta va effettuata esclusivamente per i mezzi con peso complessivo di
oltre 6 tonnellate che non abbiano installato il gancio di traino e che riportano sulla carta di
circolazione il parametro <massa rimorchiabile>.
Nuove opportunità di pagamento
Per i soci: Se volete potete usufruire del servizio esclusivo per
i nostri soci per il pagamento automatico.
Per le aziende: l'Automobile Club di Pavia offre a tutte le
aziende il servizio riscossione tasse automobilistiche al
prezzo di 3 Euro + Iva per ogni bollo da versare: è sufficiente
una richiesta formale all'ufficio riscossione, la consegna delle
fotocopie della carta di circolazione relativa ai mezzi per i quali si
intende usufruire del servizio e fotocopia dell'ultimo bollo pagato:
un mese prima di ogni scadenza, riceverete via e-mail l'importo
totale che dovrete farci pervenire entro i 3 giorni precedenti
la scadenza stessa.
Orario di sportello
Tutto
l'anno - escluso Agosto |
Mattino |
Pomeriggio |
| Da lunedì a venerdì |
8,30 - 12,30 |
-- |
| Da lunedì a giovedì |
8,30 - 12,30 |
15,00 - 17,00 |
Agosto |
Mattino |
Pomeriggio |
| Da lunedì a venerdì |
8,30
- 13,00 |
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