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La normativa in vigore valida per la Logo Regione Lombardia

Seguendo questo link potete collegarvi direttamente alla sezione tasse auto del "Portale dei Tributi" della Regione Lombardia

Novità introdotte dalla Legge Regionale n. 18 del 31 Luglio 2007
-
In attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'articolo 40 della legge regionale 10/2003, NON SI PROCEDE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA DAL 1 GENNAIO 2004 E FINO AL 30 GIUGNO 2007.
Questa sanatoria quindi ci permette di saldare il nostro eventuale debito con la Regione Lombardia (relativo agli anni 2004,2005,2006 e fino al 30 Giugno 2007) pagando solamente l'importo della tassa di possesso relativa ai periodi citati.

Per maggiori info scarica la circolare n.33 della regione Lombardia

NOVITA' A PARTIRE DAL 17 GIUGNO 2008

  i ricorsi avverso gli accertamenti per mancato pagamento (quindi chi è in possesso della ricevuta corretta), possono essere presentati anche presso l'Ufficio Assistenza Bollo di via Ticinello 25 - PAVIA
dalle 8,00 alle 12,30 dal lunedì a venerdì
dalle 8,00 alle 12,00 il venerdì

A partire dal 1' gennaio 2005
  è stata abolita la SOPRATTASSA ALIMENTAZIONE  relativa agli autoveicoli alimentati a gasolio privi di dispositivo ecologico (non conformi alla direttiva CEE 91/441), che pertanto sono equiparati ai veicoli ecologici; come tali dovranno pagare con periodicità annuale.

NOVITA' 2007: per veicoli con codice carrozzeria f0 (EFFE ZERO) - ossia la maggior parte dei fuoristrada immatricolati come autocarri
La finanziaria 2007, al comma 240, dispone che nell'ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, per i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), presentino codice carrozzeria "f0" con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori. Un esempio: per un autocarro con carrozzeria "f0", 4 posti, 130 Kw di potenza motore e con portata di 535 kg l'operazione è 130 : 0,535 = 243. In questo caso quindi, essendo il rapporto maggiore di 180, tale veicolo nonostante sia un autocarro, dal punto di vista tributario è assoggettato al trattamento tariffario delle autovetture

Come in precedenza invece:
Sono frazionabili solamente le tasse relative a:
- autocarri con peso complessivo pari o superiore alle 12 tonnellate

- autocarri, complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile
- per i veicoli di cui all'articolo 84 del d.lgs. 285/1992

Per tutte le altre tipologie di veicoli, la tassa dovrà essere pagata per un anno intero (tranne nei casi specifici previsti dalla regolamentazione)
A chi perde il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, oppure a chi lo demolisce, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché l'evento (furto o demolizione) si sia verificato almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo d'imposta.
   Se l'evento (furto o demolizione) si verifica entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica, la tassa medesima non è dovuta oppure se la stessa è già stata versata, si da luogo al rimborso totale subordinatamente alla presentazione delle relative formalità al PRA; ad esempio: bollo scaduto a dicembre 2003, termine di pagamento 31 gennaio 2004 e furto o demolizione entro il 31 gennaio 2004, la tassa non è dovuta.
Anche l'esportazione all'estero di un veicolo, previa annotazione al competente ufficio PRA, da diritto al rimborso per il periodo per il quale il proprietario non ha goduto del possesso del veicolo, purché l'evento (esportazione) si sia verificato almeno un mese prima della scadenza del periodo d'imposta.
   Gli eventi (furto/demolizione/esportazione) devono verificarsi nel 2004.
La tassa sulla massa rimorchiabile va pagata, se presente, su veicoli con peso complessivo oltre le 6 tonnellate.

SOGGETTI

   In ottemperanza alla Legge Regionale n. 10 del 14 luglio 2003 (Testo unico della disciplina dei tributi regionali) pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia del 18 luglio 2003, si comunica quanto segue:

  
Al pagamento è tenuto il soggetto che il primo giorno di ciascun periodo di imposta risulta proprietario o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli, nonché il soggetto che immette sulla pubblica strada il ciclomotore e i quadricicli leggeri (minicar).
   In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione.
   In caso di omessa trascrizione al Pra dell'atto di vendita a seguito di prima immatricolazione, parimenti si presuppone proprietario il soggetto intestatario della carta di circolazione.
   Le eventuali variazioni riportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

SCADENZE

  
Vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della Lombardia:

a) il primo, relativo ai veicoli immatricolati in data antecedente al 1' gennaio 2004, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa fino a che per gli stessi, successivamente al 1' gennaio 2004, non intervengano gli eventi riportati al punto b);

b) il secondo, relativo ai veicoli che, a decorrere dal 1' gennaio 2004, siano interessati da:
   1) prima immatricolazione
   2) rientro da esenzione
   3) rientro in possesso

   Relativamente alla tipologia di scadenza di cui al punto b), saranno adottati i seguenti criteri:

la periodicità della tassa per i veicoli è di 12 mesi ed è individuata sempre a decorrere dal mese di prima immatricolazione
dal 2004 la periodicità della tassa per gli autocarri con peso complessivo inferiore o uguale a 6 tonnellate è di 12 mesi ed è individuata a decorrere dal mese di prima immatricolazione
per gli autocarri a con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, la tassa automobilistica può ancora essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;
la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
per i veicoli di nuova immatricolazione , il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione
per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato (solamente veicoli immatricolati dal 2004 in poi)
in caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

   La tassa automobilistica regionale è ridotta nella misura seguente per:

autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 %
autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 %
autoveicoli adibiti ad uso noleggio con conducente, riduzione del 50 % per le autovetture, riduzione del 30 % per gli autobus
autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 %

   Oltre i casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti veicoli:

esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas
esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea
esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile e intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica.
esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale
esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio Regionale, secondo le risultanze del Pra
i veicoli intestati alle ONLUS con finalità di solidarietà sociale espressamente indicate nel relativo statuto o atto costitutivo

Attenzione comunque ad eventuali nuove norme che potranno essere varate nel corso dell'anno!


Come si paga

   Il nostro Ente offre un servizio veloce ed efficiente che consente il pagamento delle tasse automobilistiche (anche per ciclomotori) senza noiose compilazioni di modelli vari da parte dell'utenza:

per le nuove immatricolazioni è sufficiente la presentazione della carta di circolazione o del foglio provvisorio (anche in fotocopia) e del codice fiscale/partita iva
per i veicoli già circolanti invece bastano: la targa, i dati fiscali e la scadenza del bollo precedente
per i veicoli ultraventennali, è tassativa la presentazione della carta di circolazione e del codice fiscale/partita iva 
per i ciclomotori occorre il numero di telaio e codice fiscale/partita iva 
per i rientri da esenzione di veicoli per i quali è stato sospeso il pagamento (veicolo acquistato usato presso un rivenditore o un concessionario) occorre presentare il permesso provvisorio di circolazione meglio se corredato dalla fotocopia della carta di circolazione

   Per chi fosse in possesso della nuova carta di circolazione conforme alle normative europee (rilasciata a partire dalla fine del 1999) può trovare per le autovetture i Kw alla voce <P.2> alla pag. n. 2, per gli autocarri la portata in Kg a pag. 3.
   Dal 2001 i rimorchi sono stati esentati dal pagamento della tassa automobilistica.
   E' stata introdotta la nuova modalità di tassazione per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, ai sensi dell'art. 3 L. 23/12/1999 n. 488 comma 212 bis e seguenti, secondo la quale tali veicoli - oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria -  sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile (qui potete trovare alcuni chiarimenti). 
   Coloro che hanno interesse ad eliminare temporaneamente la possibilità di effettuare il traino di rimorchi o semirimorchi dagli autocarri con peso complessivo superiore alle 6 tonnellate, devono adottare la seguente procedura:

  1. compilare il modello TT2119 con i dati del veicolo in oggetto
  2. effettuare 2 versamenti (€ 10,33 e € 20,66) in c/c postale
  3. compilare l'apposita dichiarazione 
    (mod. TT2119, bollettini e fac-simile della dichiarazione sono disponibili presso gli uffici provinciali della Motorizzazione)

   Ai suddetti documenti è necessario allegare fotocopia della carta di circolazione, della licenza per il trasporto merci e di un documento di identità del titolare dell'impresa; in seguito verrà rilasciato un documento amministrativo nel quale si attesta che il veicolo in oggetto non è autorizzato al traino.
   Attenzione: la sopra citata richiesta va effettuata esclusivamente per i mezzi con peso complessivo di oltre 6 tonnellate che non abbiano installato il gancio di traino e che riportano sulla carta di circolazione il parametro <massa rimorchiabile>.


Nuove opportunità di pagamento

Per i soci: Se volete potete usufruire del servizio esclusivo per i nostri soci per il pagamento automatico.

Per le aziende: l'Automobile Club di Pavia offre a tutte le aziende il servizio riscossione tasse automobilistiche al prezzo di 3 Euro + Iva per ogni bollo da versare: è sufficiente una richiesta formale all'ufficio riscossione, la consegna delle fotocopie della carta di circolazione relativa ai mezzi per i quali si intende usufruire del servizio e fotocopia dell'ultimo bollo pagato: un mese prima di ogni scadenza, riceverete via e-mail l'importo totale che dovrete farci pervenire entro i 3 giorni precedenti la scadenza stessa.
 


Orario di sportello

Tutto l'anno - escluso Agosto

Mattino Pomeriggio
Da lunedì a venerdì  8,30 - 12,30 --
Da lunedì a giovedì 8,30 - 12,30 15,00 - 17,00

Agosto

Mattino Pomeriggio
Da lunedì a venerdì 8,30 - 13,00 --

     

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