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Qui potete trovare e l'elenco delle officine : una vasta e capillare rete di assistenza anche per i check-up pre-revisione.

 

Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l’anno 2010

Informazioni utili

il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non esclude però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell’anno di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l’anno di emissione della carta di circolazione attuale; l’anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.
per i residenti nella regione Lombardia, sarà necessario richiedere anche il "bollino blu"

   Qui di seguito elenchiamo, sinteticamente, i controlli espressamente previsti dal D.M. 408 del 6/8/1998, che si effettueranno in sede di revisione:

  1. Stato meccanico, funzionamento dei freni e relativo impianto frenante

  2. Efficienza e sicurezza sterzo e volante

  3. Campo di visibilità conducente

  4. Luci e impianto elettrico

  5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

  6. Telaio ed elementi fissi del telaio

  7. Equipaggiamenti del veicolo (cinture di sicurezza, triangolo, ecc.)

  8. Inquinamento acustico ed atmosferico

  9. Identificazione del veicolo (numero di telaio, targhetta identificativa del costruttore, targa).

   Dopo l'ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:

  1. "REGOLARE": il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza

  2. "RIPETERE": al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione previa presentazione di una nuova istanza di prenotazione; se il motivo del "RIPETERE" riguarda: assi, freni, sterzo e sospensioni per circolare è necessario che a bordo del veicolo ci sia la dichiarazione di un'Officina che certifichi gli interventi eseguiti, con l'indicazione che gli stessi sono stati effettuati "a regola d'arte".

  3. "SOSPESO": il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito "REGOLARE", quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico. In questo caso l'utente potrà condurre il giorno stesso della revisione il veicolo in officina e riportarlo presso il centro operativo presso il quale si svolgerà la nuova visita.

   Documentazione da presentare il giorno della revisione

  1. Modulo di prenotazione MC2100 sottoscritto dal proprietario ed i relativi versamenti (solo in caso di revisione effettuata presso uno dei centri del MInistero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

  2. Carta di circolazione del veicolo in originale

  3. Se si presenta persona diversa dal proprietario esibire una delega ad effettuare la revisione con fotocopia di un documento di identità del proprietario

  4. Per i veicoli intestati a Società occorre esibire fotocopia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per individuare il nome del legale rappresentante oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante, ed eventuale delega

  5. Per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esibire attestazione dell'avvenuta revisione annuale del cronotachigrafo

  6. Per i veicoli muniti di titoli autorizzativi (taxi, noleggio con conducente, trasporto merci in conto proprio) esibire titoli autorizzativi o licenza in originale

  7. Per autobus adibiti al servizio pubblico di linea esibire la conferma annuale del titolo autorizzativo rilasciata dall'Amministrazione Provinciale; per autobus immatricolati per uso proprio dovrà essere esibito l'attestato di permanenza dei requisiti all'immatricolazione rilasciato dall'U.P. che ha rilasciato il titolo autorizzativo

  8. Per i veicoli dotati di alimentazione a GPL o metano occorre certificato bombola

  9. Per i veicoli cisterna per trasporto merci pericolose occorre esibire mod. MC 813 e mod. MC 452

  10. Per veicoli addetti a spurghi pozzi neri occorre l'allegato tecnico revisione cisterna

  11. Per veicoli trasporto merci a temperatura controllata, certificato ATP

Veicoli chiamati alla revisione

tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:

a)  autobus ;

b)  autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ;

c)  rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate   ;

d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente ;

e)  autoambulanze .

Devono inoltre sostenere la revisione nell’anno 2010 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

f)  autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose , aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.2006, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2009 (ad esempio a seguito di incidente).

g)   autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo  non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 2006, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2009;

h)   rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t , immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997 (*).
Per ora
r (*), con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.
Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. (con esclusione quindi delle imprese autorizzate).

(*) Saranno possibili variazioni nel corso del 2010: attenzione quindi nei mesi futuri !

Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere f) e g) che hanno effettuato la revisione nel 2008 devono nuovamente eseguire la revisione nell’anno 2010; i rimorchi di cui alla lettera h) invece, sono esclusi se hanno effettuato la revisione successivamente al 1 Gennaio 1999.
Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.

Revisione dei motoveicoli, ciclomotori e motocarri

Dal 2004, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 Novembre 2002, vengono allineate al compimento del quarto anno dall'immatricolazione del mezzo
- a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima revisione.

Ne consegue che i veicoli da revisionare nel 2010 sono:

a)  i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (*) , il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009;
(*) la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds, in nota

b)  i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale , immatricolati per la prima volta tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.

c)  tutti i veicoli compresi nei punti a) e b) revisionati nel 2008 ,  esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2009

   Dal 2004 inoltre, vengono effettuate le prove di velocità per i ciclomotori (45 Km/h) e delle emissioni inquinanti per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette

La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine private convenzionate. La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.

Termine di scadenza della revisione
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h).

Dove effettuare la revisione
Per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it).

   Ai fini della revisione, può essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova.
Tale regola non si applica agli altri veicoli. Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate.

Oggetto della revisione
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).

Sanzioni
L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa di € 131,20  nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti.

Tabella esplicativa

Categoria

Obbligo revisione 2010

Anno immatricolazione

- Ciclomotori
- Motocicli
- Motocarrozzette
- Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri

2006 - Esclusi quelli già revisionati nel 2009

- Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente

Si

Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2010

- Autovetture uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose
- Autocaravan
- Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
- Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
- Quadricicli a motore

Si

2006 - Esclusi quelli già revisionati nel 2009

- Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente
- Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto specifico, mezzi d’opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Si

Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2010

- Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)

Possibili variazioni nel corso del 2010 !

Fino al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 1999

- Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Si

Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2010

- Carrelli appendice

Si

Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili

 

Bollino blu - Controllo gas di scarico degli autoveicoli

   A partire dal 1 agosto 2007 è stato introdotto l'obbligo di controllo annuale dei gas di scarico per tutti gli autoveicoli della Lombardia.
   In precedenza era facoltà dei singoli Comuni aderire alla campagna sul controllo dei gas di scarico promossa da Regione Lombardia.
   Sono quindi assoggettati al controllo gli autoveicoli pubblici e privati adibiti al trasporto merci e/o di persone immatricolati nelle province lombarde oppure di proprietà (o in uso) a residenti in Lombardia
dotati di motore a benzina, diesel, gpl e metano immatricolati dal 1 gennaio 1970, con più di 4 anni di età o che abbiano percorso più di 80.000 Km; sono esclusi invece gli autoveicoli di interesse storico o collezionistico, iscritti nei registri previsti dall'art. 215 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di applicazione del Nuovo codice della strada)

   I veicoli che devono effettuare la prima revisione nell'anno in corso, hanno diritto ad ottenere il bollino blu contestualmente alla revisione stessa e, di conseguenza, possono circolare senza incorrere in nessuna sanzione fino alla data della revisione.
  
Qui potete trovare l'ordinanza del Sindaco di Pavia in merito al bollino blu
 
Nel caso in cui la revisione sia stata già effettuata nel 2009 oppure il bollino blu sia stato rilasciato nel 2009, il veicolo in oggetto dovrà effettuare la verifica entro 365 giorni da tale data.
   E' di competenza delle Province il riconoscimento dell'autorizzazione al rilascio del "bollino blu" alle nuove officine che ne faranno richiesta.